Ad affermarlo è il T.R.G.A. di Trento, che con la Sentenza del 1° ottobre u.s., (n. 121 del 01/10/2019) ha accolto il ricorso dello Studio Pettinelli, precisando che l’avvalimento relativo ad una attestazione SOA è da intendersi come avvalimento tecnico-operativo e non già di mera garanzia.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, il concorrente privo dell’attestazione SOA richiesta dalla lex specialis, aveva stipulato un contratto di avvalimento, senza tuttavia indicare e specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria come richiesto dall’art. 83, 9°c. del Codice.
Accogliendo la tesi della seconda graduata, il T.R.G.A. ha affermato che le attestazioni SOA “…riguardano sia la capacità economica e finanziaria sia le capacità tecniche e professionali”; per tale motivo “…l’avvalimento di attestazione in questione non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante”.
Di conseguenza, il contratto di avvalimento relativo ad una attestazione SOA deve specificamente contenere, come previsto nei contratti di avvalimento tecnico-operativo, le attrezzature e le risorse messe effettivamente “prestate” dall’ausiliaria e non può contenere, a pena di nullità, un impegno generico a mettere a disposizione la certificazione SOA posseduta.
Nemmeno risulta lecito che la Stazione Appaltante verifichi “in concreto” cosa manchi ad un operatore economico per eseguire lo specifico appalto: un simile “…ragionamento finisce per cozzare irrimediabilmente con il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che non tollera deroghe in relazione ai singoli casi concreti, stabilito dal citato art. 84 secondo cui i requisiti di qualificazione per la partecipazione ad una gara sono provati dalle attestazioni SOA le quali, come si è detto, riguardano sia la capacità economica e finanziaria sia le capacità tecniche e professionali“.
In ogni caso occorre precisare che, per essere valido e autorizzare la spendita dei requisiti mancanti, il contratto di avvalimento (sia esso tecnico-operativo che di garanzia) non può prevedere formule contrattuali del tutto generiche, condizionali ovvero meramente riproduttive del dato normativo.