L’ANCE ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni per quanto riguarda le autorizzazioni e i titoli scaduti o in scadenza alla luce dei recenti interventi legislativi conseguenti alla diffusione del COVID-19.
Ai sensi dell’art. 103 del D.l. “Cura Italia” conservano validità fino al 15 giugno 2020 i titoli e le autorizzazioni (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati) scadute o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020; la formulazione sembrerebbe ricomprendere anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.).
Il medesimo Decreto ha previsto anche la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché la proroga o il differimento dei termini che comportino la formazione di forme significative di silenzio da parte dell’amministrazione.
Per quanto concerne la validità delle autorizzazioni e iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, si precisa che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che tale proroga non si applica alle autorizzazioni e iscrizioni scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 per le quali non era stata presentata domanda di rinnovo.
Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020; in particolare, l’Autorità consente, per i suddetti contratti, la sospensione dell’istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 giorni.
Al fine di usufruire di detta sospensione, l’impresa attestanda deve farne richiesta motivata alla SOA e deve rientrare tra quelle che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- sede legale e operative nelle regioni individuate dal citato DPCM del 25 febbraio 2020 (Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria);
- aver esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime Regioni.
Con riferimento all’ambito territoriale, il Consiglio dell’ANAC, visto il DPCM del 9 marzo 2020 ha deliberato, nel corso dell’adunanza del 17 marzo 2020, che le suddette indicazioni assumono necessariamente una valenza generalizzata e devono perciò ritenersi applicabili a tutto il territorio nazionale.
Riguardo le motivazioni prospettate dall’impresa, ad avviso dell’ANCE, l’impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda le SOA, a queste ultime è richiesto di:
- “valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”;
- trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.
Pertanto, l’ANCE invita tutte le imprese interessate a fare la suddetta domanda di proroga della procedura di attestazione.
Si precisa che non sono prorogate le scadenze delle attestazioni, ma i termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell’attestato, per la quale vige l’ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni; pertanto, se nel periodo suddetto l’attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del principio di ultravigenza dell’attestazione SOA.
Per la Giurisprudenza l’applicazione di tale principio è comunque condizionata alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA; tale contratto per il rinnovo dell’attestazione deve:
- essere stato stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (in caso di verifica triennale dell’attestazione il contratto deve essere sottoscritto almeno prima della scadenza stessa);
- portare al rilascio della nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto (in caso di verifica triennale tale condizione non opera).
In mancanza di tali condizioni, l’impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito di idonea attestazione SOA.
A titolo esemplificativo, un’impresa che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestato un contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31 marzo 2020, potrà utilizzare l’attestato (anche se scaduto) per la partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempre che la SOA non abbia nel frattempo concluso l’istruttoria e rilasciato un nuovo attestato
Infine, in assenza di una norma statale di sospensione dei versamenti dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione/contributo di costruzione ovvero di tributi comunque denominati per l’occupazione del suolo pubblico, l’ANCE consiglia alle imprese di attivarsi, anche in modo associativo, al fine di richiedere al comune un provvedimento di sospensione dei termini dei versamenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e il conseguente pagamento entro i 180 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza ovvero con altri termini.